29 febbraio 2016

Tratta di esseri umani, il governo vara un piano nazionale

Lo scopo è quello di "definire strategie pluriennali di intervento per la prevenzione e il contrasto del traffico e del commercio di persone, oltre che azioni per la sensibilizzazione, alla prevenzione e l'emersione delle vittime. Il piano è propedeutico alla emanazione del nuovo programma unico di assistenza ed integrazione sociale e le relative modalità di attuazione e finanziamento"

Il Consiglio dei Ministri ha adottato il primo Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

La tratta di esseri umani è il mezzo con cui sempre più persone vengono schiavizzate. Riguarda tutti i continenti e quasi tutti i paesi del mondo. Per chiarire perché questo commercio è da considerarsi un tipo di schiavitù e un tipo di violazione dei diritti umani, Anti-Slavery International ha stilato questa lista di domande e risposte. La tratta degli esseri umani è il trasferimento di persone con la violenza, l'inganno o la forza, finalizzato al lavoro forzato, alla servitù, allo sfruttamento sessuale o lavorativo, e a pratiche assimilabili alla schiavitù.

I dati più recenti. Sono quasi 250mila i migranti sbarcati in Europa nel corso del 2015, di cui almeno 93.540 persone in Italia secondo le cifre fornite dal ministero dell’interno. Capita che solo nel corso di una sola settimana siano centinaia le persone che perdono la vita mentre cercavano di raggiungere una vita migliore in Europa.

Migranti trovati a bordo di camion abbandonati nel deserto, oppure gente che annega durante drammatiche traversate a bordo di gommoni sgonfi, assiepati di persone, e con poco carburante per il motore. Gente che invece arriva sano e salvo però non smette di correre rischi al suo arrivo in Europa. Le probabilità di rimanere vittima di una rete di sfruttamento, prostituzione o lavoro forzato, rimane altissima, perché sovente il trafficante che gli ha permesso l’attraversamento illecito dei confini si trasforma in sfruttatore o mette il migrante nelle mani di una rete di sfruttamento.

I più a rischio sono i minori non accompagnati. Secondo Save the Children, le vittime di tratta che sono entrate in programmi di protezione sono contate a migliaia e tra questi centinaia sono bambini o adolescenti. Provengono generalmente da Siria, Afghanistan, Eritrea, Sud Sudan, Niger, Nigeria, Marocco, Ghana, Senegal.

A rischio le ragazze adolescenti non accompagnate provenienti dai paesi dell’Europa dell’Est e dalla Nigeria per quanto riguarda lo sfruttamento sessuale e i minori afgani e i minori eritrei in quanto principali gruppi di migranti in transito in Italia, lungo un viaggio estenuante di mesi o anni nel quale subiscono violenze sempre più efferate, e i minori egiziani, che sono il gruppo più coinvolto in situazioni di sfruttamento lavorativo nel nostro Paese.

Durante il viaggio i minori sono vittime di tratta, sfruttamento e violenze sempre più efferate. I minori intervistati da Save the Children hanno raccontato in particolare di violenze subite durante l’attraversamento del deserto libico o durante la detenzione in Libia.

Spunti di riflessione
Alla luce delle evoluzioni che hanno interessato negli ultimi anni il fenomeno della tratta di esseri umani in Italia, facendo emergere rilevanti interconnessioni con i flussi di richiedenti protezione internazionale ospitati sul nostro territorio sono stati elaborati dalle associazioni coinvolte nell'accoglienza e nella protezione di "vittime di tratta" alcuni spunti di riflessione, per il raggiungimento di un modello di identificazione, protezione ed accoglienza di tali individui completo e caratterizzato da un approccio multi-agente e multidisciplinare, pur nel rispetto delle competenze e specificità di ciascun settore coinvolto.

Identificazione delle vittime di tratta presenti all'interno dei flussi di richiedenti protezione internazionale

L'esistenza di procedure efficaci di identificazione, tra i richiedenti protezione internazionale, di coloro che sono vittime della tratta è condizione preliminare e irrinunciabile per un funzionamento efficiente tanto del sistema anti-tratta quanto del sistema di asilo, nonché per un loro proficuo raccordo.

A questo proposito si ritiene che debbano essere necessariamente rispettati i seguenti criteri:
  • l'identificazione della vittima deve essere demandata a operatori che possiedono competenze specifiche e che sono pertanto in grado di cogliere tutti gli indicatori di una potenziale situazione di tratta e sfruttamento, escludendosi invece l'utilizzo di criteri di identificazione sommari ed arbitrari (quali, ad esempio, la nazionalità del soggetto). A questo proposito, è necessario prevedere, nei futuri bandi SPRAR e Emergenza profughi, capitoli di spesa specifici per la realizzazione di tali colloqui da parte degli enti anti-tratta;
  • la verifica circa l'esistenza di un'ipotesi di tratta deve essere effettuata in tutte le fasi della procedura di accoglienza dei richiedenti asilo e, dunque: allo sbarco (tramite colloquio con personale esperto), al momento della formalizzazione della domanda (tramite colloquio con personale esperto e, in ogni caso, tramite la consegna di un opuscolo informativo contenente informazioni specifiche sul fenomeno della tratta di esseri umani) e al momento dell'ingresso nel centro di accoglienza (tramite colloquio con personale esperto);
  • deve essere garantita su tutto il territorio nazionale l'uniformità dei criteri di identificazione.
Audizione delle vittime e delle potenziali vittime della tratta di esseri umani avanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale

Considerata la complessità del fenomeno della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento e la peculiarità della condizione in cui si trovano le vittime di tratta che accedono al sistema per il riconoscimento della protezione internazionale, è fondamentale che l'audizione di tali soggetti venga effettuata con la disposizione di particolari garanzie, nonché da operatori che possiedono competenze specifiche.

A tal fine è indispensabile che, ove emergano nel corso dell'audizione potenziali situazioni di tratta, le Commissioni territoriali sospendano temporaneamente il colloquio, rimettendolo ad un operatore in possesso di competenze specifiche. Tale prassi, già diffusa in diverse regioni in Italia, deve essere applicata uniformemente a livello nazionale, anche tramite la sottoscrizione di Protocolli d'intesa tra le Prefetture e gli enti anti-tratta.

Preme inoltre sottolineare l'importanza che, su tutto il territorio nazionale, vengano assicurate alle potenziali vittime di tratta due ulteriori garanzie procedurali:
  • nel caso in cui, nel corso dell'audizione, emerga una probabile situazione di tratta, ma il soggetto non abbia ancora maturato una sufficiente consapevolezza circa la propria condizione, l'audizione deve essere sospesa e rinviata di un tempo sufficiente a permettergli di riflettere e maturare la propria decisione;
  • le informazioni relative all'esperienza di tratta offerte dalla vittima alla Commissione Territoriale in sede di audizione devono essere considerate riservate e deve, dunque, essere escluso ogni automatismo nel passaggio di tali informazioni alla Procura territorialmente competente rispetto ad eventuali ipotesi di sfruttamento avvenute sul territorio italiano.
La decisione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sulla richiesta di protezione internazionale avanzata da una vittima di tratta di esseri umani

Si auspica che, compatibilmente con le peculiarità delle vicende personali riferite dalle richiedenti protezione internazionale vittime di tratta, le Commissioni territoriali provvedano ad uniformare su tutto il territorio nazionale la forma di protezione da riconoscere.

Accoglienza dei richiedenti protezione internazionale potenziali vittime e vittime della tratta di esseri umani

Si propone un sistema di accoglienza strutturato come segue:
  • fase precedente all'identificazione della richiedente protezione internazionale quale vittima di tratta: in questa fase, fondamentale per l'emersione di una sospetta ipotesi di tratta, si auspica che la richiedente protezione internazionale sia accolta in una struttura, afferente al circuito SPRAR o a quello Emergenza profughi, dedicata a target femminile; nell'identificazione della struttura, sarebbe preferibile dare la precedenza agli Enti iscritti alla II Sezione del Registro degli enti ed associazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati dall'art. 18 TUI (Testo Unico Immigrazione, Legge Bossi-Fini), promuovendo la sottoscrizione di convenzioni tra tali Enti e le Prefetture per l’accoglienza di potenziali vittime di tratta provenienti dal circuito dei richiedenti protezione internazionale (come già sperimentato, del resto, in alcune aree del territorio nazionale);
  • fase successiva all'identificazione della richiedente protezione internazionale quale vittima di tratta: a seguito dell'accertamento della condizione di tratta e sfruttamento, è opportuno che la vittima venga trasferita in una struttura anti-tratta.
  • Tali strutture devono essere afferenti al sistema anti-tratta o, se afferenti al sistema asilo, possono essere ammesse all'accoglienza delle vittime di tratta solo se l'Ente che le ha in gestione è iscritto alla Seconda Sezione del Registro degli enti ed associazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale disciplinati dall'art. 18 TUI istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a garanzia dello standard di professionalità e dell'uniformità degli interventi.
  • Parallelamente, sarebbe opportuno valorizzare, nei futuri bandi emessi dal Dipartimento Pari Opportunità per la realizzazione dei programmi unici di emersione, assistenza e integrazione sociale, la collaborazione degli operatori del sistema anti-tratta con le Commissioni territoriali per il riconoscimento della Protezione Internazionale, le Prefetture e lo SPRAR.
  • Si precisa, inoltre, che l'adesione al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'art. 18 co 3bis TUI deve essere assolutamente spontanea e, conseguentemente, l'inserimento della vittima in tali strutture deve essere sempre conseguenza di una scelta volontaria e deve avvenire in assenza di qualsiasi pressione o coazione, anche al fine di tutelare il percorso delle altre ospiti.
Infine, a fronte dell'elevato numero di richiedenti protezione internazionale vittime di tratta minorenni registrati sul territorio, si segnala l'intollerabilità della prassi diffusa di inserire tali soggetti nelle ordinarie strutture di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale adulti, in quelle per le vittime della tratta adulte ovvero nelle ordinarie strutture per l'accoglienza di minori: a fronte della specificità ed irrinunciabilità delle esigenze che caratterizzano tale target, occorre prevedere con urgenza l'apertura, su tutto il territorio nazionale, di strutture di accoglienza ad hoc.
(Fonti: Piattaforma Nazionale Antitratta)


In Italia ci sono circa 120.000 schiave sessuali, il 36% sono ragazze nigeriane, una su tre è minorenne
In Italia ci sono anche 9 milioni di uomini che hanno pagato almeno una volta una prostituta
È arrivato il momento di punire i clienti e considerare reato l'acquisto di sesso
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